Ecco la Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri con allegata la Sentenza n. 632 del TAR Veneto, III Sezione emessa il 3 aprile 2024. Contiene importantissimi principi in tema di equo compenso e sua incidenza nel settore dei contratti pubblici.
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Si tratta di un pronunciamento doppiamente rilevante, sia perché fissa una serie di chiari e solidi punti fermi in materia di inderogabilità e piena efficacia delle disposizioni recate dalla legge 21/04/2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”), sia perché conforta e conferma la linea interpretativa sin qui sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari sull’argomento.
Oggetto del contendere era la legittimità della procedura di gara per l’affidamento di un appalto, sottoposto al regime di cui al previgente d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica dei PP.OO. di San Donà di Piave e Portoguaro” da parte della AULSS n.4 “Veneto Orientale”, in base al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La stazione appaltante, da un lato, aveva stabilito, negli atti di gara, che l’importo a base di gara era stato calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 e che l’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni erano stati determinati, “nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art.2233 del Codice civile”, tenendo conto delle previsioni della legge sull’equo compenso e vincolando così l’Amministrazione a tutelare gli operatori economici partecipanti, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge n.49/2023.
Dall’altro lato – però – l’Azienda sanitaria non era stata coerente con questa premessa, dato che aveva aggiudicato l’appalto ad un raggruppamento che (come tutti gli altri operatori economici partecipanti alla gara, fatta eccezione per il ricorrente) aveva formulato un’offerta economica con un ribasso sui compensi, in violazione delle disposizioni della legge sull’equo compenso.
Di qui l’impugnazione degli esiti della gara, con richiesta di annullamento dell’aggiudicazione e di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, da parte del concorrente non vittorioso che aveva presentato un’offerta con un ribasso rispettoso dei parametri fissati dalla legge n.49/2023.
Il TAR Veneto, con la sentenza n.632/2024, nell’accogliere le pretese della società di ingegneria ricorrente, ha affermato che la disciplina dell’equo compenso è da ritenere indiscutibilmente applicabile alla materia dei contratti pubblici.
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