COVID-19 e misure di sostegno per iscritti Ordini professionali

COVID-19 scarica file dal sito 2.0 Ordine Ingegneri Venezia PDFDecreto 600€ Professionisti, ministeri Lavoro ed Economia, art. 44 Cura Italia

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto col Ministro dell’Economia, è stato esteso ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza il beneficio di 600 € per il mese di marzo 2020. La soluzione si chiama “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito con l’articolo 44 del decreto legge “Cura Italia”.

Indennità 600€

  • a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000€;
  • b) ai lavoratori che, nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000€ e 50.000€ e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa del virus COVID-19.

Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività

  • a) cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • b) riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Quando e chi far richiesta

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1° aprile 2020 che verificheranno la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.

L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

  • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
  • e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

Deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità, Codice Fiscale e coordinate bancarie o postali.

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