Ribadita la competenza degli Ingegneri nella progettazione delle opere stradali

“L’Ordine Ingegneri Venezia ha comunicato con lettera del 18 gennaio 2021 – informa il Presidente ing. Mariano Carraro – l’esito finale della vicenda giudiziaria relativa all’individuazione dei professionisti abilitati a realizzare gli interventi in materia di viabilità e infrastrutture stradali, quando non siano strettamente connessi ad un fabbricato”

Le Amministrazioni competenti in tema di progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche sono state invitate al rispetto delle disposizioni in materia poiché la competenza degli Ingegneri nella progettazione delle opere stradali è stata ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, del 30 novembre 2020 n.7587.

La sentenza ha concluso la lunga disputa processuale iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel Comune di Supino, in Provincia di Frosinone.

Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento ad opponendum dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR Latina, circa la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture stradali.

Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che riconosceva la competenza esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale non è stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Giudice.

In altre parole, la (più meditata e approfondita) decisione di merito ha superato quanto ipotizzato in sede cautelare – ovvero la possibilità, anche per gli Architetti, oltre che per gli Ingegneri, di essere competenti per il progetto in esame – determinando, a cascata e logicamente, la “caduta” e la bocciatura della tesi secondo cui, sulle opere di urbanizzazione primaria all’interno dei centri abitati vi è, sic et simpliciter, la competenza concorrente dei professionisti Architetti.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che – nel periodo di tempo tra la sentenza di primo grado e l’appello – il Comune di Supino aveva provveduto spontaneamente ad aderire al vizio di incompetenza professionale evidenziato dal TAR, tramite il conferimento di un nuovo e apposito incarico tecnico, questa volta ad un Ingegnere, “volto a realizzare la sanatoria con efficacia ex tunc dell’originaria attività progettuale precedentemente affidata ad architetti”.

In sostanza, l’intervento di un provvedimento di sanatoria da parte del Comune – con la decisione di incaricare un Ingegnere in luogo di un Architetto per la parte progettuale – ha comportato “il superamento del provvedimento oggetto di impugnativa” e la cessazione dell’oggetto del contendere, per essersi il Comune uniformato a quanto richiesto dal TAR Latina, circa il vizio di incompetenza professionale in capo agli Architetti per la progettazione di una rotatoria stradale.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha rilevato il superamento del provvedimento comunale oggetto di impugnazione in primo grado – sostituito, come detto, da un nuovo atto conforme alle competenze professionali di Ingegneri e Architetti come definite per legge – e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso a suo tempo avanzato dal bar ristorante Eredi Bompiani, per contestare la realizzazione di una rotatoria stradale situata dinanzi al proprio locale commerciale.

Tale risultato è utile e soddisfacente per tutti i professionisti Ingegneri perché la decisione finale del Giudice amministrativo di secondo grado ha indirettamente ma univocamente, sotto il profilo tecnico-giuridico, confermato il passaggio della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 che ha riconosciuto la competenza esclusiva dei professionisti Ingegneri medesimi sugli interventi di urbanizzazione primaria e dunque anche sul progetto di una rotatoria stradale.

La sentenza n.7587/2020 del Consiglio di Stato ha infatti mantenuto il capo della pronuncia di primo grado che censurava il progetto di realizzazione di una rotatoria stradale in quanto affidato a due Architetti, non trattandosi di prestazione riconducibile alla nozione di “edilizia civile”, di cui al primo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925. Nel fare questo, ha superato e (di fatto e di diritto) “ribaltato” l’approccio alla base della ordinanza cautelare n. 4133/2020, che – in via provvisoria e a seguito di un esame sommario e “allo stato degli atti” – era andata verso un’altra direzione.

Rimane in conclusione fermo e impregiudicato il principio legislativo e giurisprudenziale secondo il quale la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di competenza esclusiva degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925 (Consiglio di Stato n.5012/2019; Consiglio di Stato n.6593/2018; Consiglio di Stato n.2938/2000; Consiglio di Stato n.416/1998; Consiglio di Stato n.92/1990; Consiglio di Stato n.1538/1984; ecc.).

La sentenza n. 7587/2020 del Consiglio di Stato potrà pertanto, assieme alle altre (e ai già citati pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla determinazione 21/12/2000 n. 57 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, oggi ANAC), essere opportunamente richiamata e utilizzata, al fine di supportare ed efficacemente rafforzare le azioni a sostegno dei Professionisti Ingegneri.

Ingegneri e opere stradali – Nota Circolare Prot. n. 101-2021 dell’Ordine Ingegneri Venezia

Ingegneri e opere stradali – Sentenza Consiglio di Stato n. 7587 del 30.11.2020

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