Aggiornamento, documenti e considerazioni gestione cantieri in situazione di emergenza COVID-19
Il DPCM 11 marzo 2020, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha determinato la sospensione di numerose attività.
Nelle FAQ aggiornate al 15 marzo del Decreto #IoRestoaCasa viene ribadita l’assenza di limitazioni alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri:
Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi*. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate. I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio. A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.
* I costi aggiuntivi, che devono essere riconosciuti alle imprese, dovuti all’implementazione del Protocollo e quindi all’applicazione di misure di igiene pubblica, esulano da quelli determinati e preventivati nel contratto d’appalto.
Direzione lavori, imprese, Committente/RL e CSE definiranno insieme questi ulteriori costi che, data la natura non professionale, non si ritengono rientranti tra i costi della sicurezza di cui al Titolo IV del dlgs 81/2008 ma riferibili a quelli del Codice Civile, relativamente all’appalto, e all’art. 132 del dlgs 163/2006.
Come per le altre attività produttive e professionali, anche per i cantieri, viene raccomandata l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; il Decreto raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Come si vede, le indicazioni del DPCM sono estremamente scarne e continuano a rappresentare delle disposizioni di igiene pubblica e non di salute e sicurezza sul lavoro.
Le risposte fornite nelle FAQ richiamano imprese e stazioni appaltanti al rispetto delle misure previste senza chiarire nello specifico chi e in quale modo, nella complessità organizzativa della sicurezza del cantiere, sia chiamato ad attuare le misure raccomandate.
Nell’attuale situazione, vanno anche considerati ulteriori elementi a contorno e tra questi:
- le difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature, data la sospensione delle attività commerciali al dettaglio;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, inoltre, rende difficoltoso assicurare i pasti a buona parte delle maestranze impegnate nella realizzazione di opere edili e di ingegneria civile;
- per lo stesso motivo, soprattutto nei cantieri minori presenti nei centri storici, viene meno la possibilità di ricorrere per mezzo di convenzione, relativamente ai servizi di cantiere, a strutture aperte al pubblico;
- sempre relativamente ai cantieri, gli stessi spostamenti, spesso effettuati con mezzi aziendali collettivi, rendono difficilmente applicabili le misure di contenimento.
PROTOCOLLO NAZIONALE 14 MARZO 2020
COVID-19 AMBIENTI DI LAVORO
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Viene stabilito che la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. A tal fine le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
L’obiettivo prioritario è di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
Azioni previste dal Protocollo:
- informazione;
- modalità di ingresso in azienda volte a contrastare l’ingresso di lavoratori potenzialmente positivi;
- modalità di accesso dei fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuali;
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale;
- gestione entrata e uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria/medico competente/rls;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
Relativamente al cantiere e al ruolo di committente, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza non viene fornita alcuna indicazione.
Ruolo CSE
Considerato il DPCM 11 marzo 2020 e il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, in assenza comunque di disposizioni certe, consapevoli della situazione di emergenza in corso, si invitano i colleghi incaricati nelle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza a farsi promotori nei confronti di datori di lavoro e committenti di azioni di sospensione concordata dei lavori o di limitazione degli stessi.
Per altro verso si ritiene che, una volta concordate sospensione o limitazione dei lavori, venendo meno o comunque riducendosi l’attività di presidio del cantiere, vada accertata la messa in sicurezza dello stesso, delle attrezzature e degli impianti installati. Inutile ricordare che i presidi ospedalieri sono attualmente impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19 e che vadano, per quanto possibile, evitate tutte le situazioni di ulteriore aggravio dovute a infortunio di qualsiasi entità.
Qualora committenza e imprese decidano per la prosecuzione delle opere, dovrà trovare applicazione il Protocollo condiviso e l’applicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali in esso previste.
I costi aggiuntivi, che devono essere riconosciuti alle imprese, dovuti all’implementazione del Protocollo e quindi all’applicazione di misure di igiene pubblica, esulano da quelli determinati e preventivati nel contratto d’appalto.
Direzione lavori, imprese, Committente/RL e CSE definiranno insieme questi ulteriori costi che, data la natura non professionale, non si ritengono rientranti tra i costi della sicurezza di cui al Titolo IV del dlgs 81/2008 ma riferibili a quelli del Codice Civile, relativamente all’appalto, e all’art. 132 del dlgs 163/2006.
L’eventuale definizione di misure organizzative da parte del CSE potrebbe fare riferimento a quanto indicato all’Allegato XV del dlgs 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Si raccomanda ai Coordinatori attenzione alle dotazioni igieniche dei cantieri come previste nel PSC e a tal proposito i ricorda quanto richiesto dall’Allegato XIII del dlgs 81/2008:
- 3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi;
- 3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere;
- 3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti;
- 3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Il CSE potrebbe ritenere opportuno sensibilizzare ulteriormente i lavoratori promuovendo presso imprese e lavoratori autonomi la diffusione di informazioni sulle misure di igiene pubblica emanate in riferimento al COVID-19.
Corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza
Si evidenzia che nelle Indicazioni operative Regione del Veneto per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 06 del 13.03.2020, nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, ma anche nel citato Protocollo condiviso, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Si ritiene che questa impostazione possa valere anche in riferimento all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza.
Aggiornamento DVR
Il documento Indicazioni operative Regione del Veneto precisa che, nell’attuale scenario in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2.
Il documento della Regione del Veneto fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai medici competenti senza, per altro verso, definire compiti o raccomandazioni specifiche per i coordinatori della sicurezza.
- PDF Protocollo Nazionale 14 marzo 2020 – Ambienti di lavoro ✔ COVID-19
- PDF Indicazioni operative Regione del Veneto per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 06 del 13.03.2020 ✔ COVID-19
- PDF Aggiornamento ANCE 12 MARZO 2020 ✔ COVID-19
- PDF DPCM 11 marzo 2020 ✔ COVID-19