Senato unanime: SÌ all’EQUO COMPENSO. Ecco il testo integrale del disegno di legge approvato

L’Assemblea ha approvato all’unanimità, dalla sede redigente, il ddl 495, Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Fonte: senato.it. In ragione di una piccola modifica di coordinamento, il testo torna alla Camera dei deputati.

La relatrice, sen. Stefani (LSP), ha riferito sul contenuto del provvedimento che consta di 13 articoli. L’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso: per essere considerato equo, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali. L’articolo 2 definisce, al comma 1, l’ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, e di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull’equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese. Il comma 3 estende l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. L’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. L’articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. L’articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest’ultimo e le imprese di cui all’articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso. L’articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche). L’articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge. L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L’articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l’articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Hanno svolto dichiarazione di voto finale favorevole i sen. Giovanna Petrenga (Cd’I), Mariastella Gelmini (A-IV), Zanettin (FI-BP), Potenti (LSP), Dafne Musolino (Aut), Berrino (FdI), i quali hanno sottolineato che la disciplina dell’equo compenso per i professionisti non è in contrasto con la concorrenza e con le regole del libero mercato, mirando piuttosto a garantire un equilibrio tra parti contraenti, a contrastare la deregolamentazione e la proletarizzazione delle professioni liberali. Il sen. Bazoli (PD) ha ricordato che il principio dell’equo compenso è stato introdotto dalla legge Orlando: il ddl si limita a migliorare una normativa esistente. La sen. Lopreiato (M5S) ha lamentato la mancata approvazione di emendamenti condivisi volti a sopprimere le sanzioni per i professionisti che accettano un compenso inferiore e a prevedere una disciplina transitoria. Anche la sen. Cucchi (Misto-AVS) ha rilevato che la disciplina riguarda soltanto i rapporti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, il testo avrebbe potuto essere migliorato estendendone l’ambito di applicazione.

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TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE

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